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D.M. LL.PP.. 11/01/2001 n. 1/2001
- sembra da escludere, con riferimento alla questione prospettata dal Comune di Bernareggio, che si possa procedere ex art.25, comma 1, lett. bbis della Legge quadro ad una variante del contratto di appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna in relazione al solo incremento del numero delle nascite e dell’immigrazione. Tali dati, peraltro solo parzialmente non coincidenti con le previsioni contenute nel P.R.G., non integrano gli estremi di cui alla suddetta lettera dell’art.25, che prevede la sopravvenienza di eventi, pur sempre imprevisti ed imprevedibili, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene. Inoltre, l’ipotesi delle paventata chiusura di una scuola materna nel territorio comunale non può in alcun caso giustificare il ricorso ad una variante. Tutt’al più, è possibile configurare una richiesta di variante nell’ esclusivo interesse dell’amministrazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Tuttavia, l’ammissibilità di tale variante, finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, è in ogni caso subordinata al rispetto di determinati requisiti: non deve comportare modifiche sostanziali al progetto approvato, deve essere motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e, infine, l’importo in aumento relativo a tale variante non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. Altrimenti, in assenza dei suddetti presupposti, si ritiene opportuno seguire l’orientamento già espresso dall’Autorità nella Determinazione n.30/2000 e considerare la possibilità del ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. a) della Legge quadro.
- la imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo, nell’ambito di un intervento di copertura della tribuna del campo sportivo e durante l’esecuzione dei lavori di fondazione già oggetto di una perizia di variante e suppletiva, non può integrare gli estremi per la configurabilità di una variante ex art.25, comma 1, lett. b-bis, bensì quelli previsti dalla lett. c) del comma 1, qualora si possa ricorrere al motivo della sorpresa geologica. Altrimenti, tale fattispecie ricadrebbe, invece, nell’ipotesi dell’errore od omissione progettuale, secondo quanto previsto dalla lett. d) del medesimo comma.
-tanto nel caso prospettato nella seconda parte del comma 9 dell’art.134 del regolamento quanto in quello prospettato al comma 10, e cioè relativamente ai casi in cui non ci sia la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, il responsabile del procedimento deve procedere alle previste approvazioni, senza la necessità di approvazione della perizia di variante né da parte dell’organo decisionale della stazione appaltante né da parte dell’organo che ha approvato il progetto.
-·la serie di quesiti formulati dal Compartimento ANAS dell’Emilia Romagna attiene alla richiesta diffusa di presunte varianti sostanziali al progetto inizialmente approvato, in considerazione di nuove esigenze urbanistiche intervenute nel notevole lasso temporale che spesso intercorre tra il momento della programmazione e progettazione e quello dell’inizio dell’esecuzione. Se nel frattempo siano addirittura intervenute modifiche ai singoli piani regolatori, le varianti possono essere richieste ai sensi dell’art.25, comma 1, lett. a) della Legge quadro, che prevede nuove esigenze “derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”. Tuttavia, occorre verificare se tali varianti (come nel caso esemplificativo dello spostamento di uno svincolo in differente località in dipendenza di un diverso piano di traffico per la presenza di una erigenda infrastruttura sociale) assumono una veste sostanziale, rischiando quindi di snaturare il progetto approvato, mediante la realizzazione di un’opera radicalmente diversa. In tal caso, infatti, non si è più in presenza di una variante in senso proprio, data la difformità dell’oggetto, bensì di variante che assume la consistenza di altro lavoro. Pertanto, in simili circostanze, non troverebbe applicazione l’art.25 della Legge quadro.
- il rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo valore quali, nella fattispecie in esame, alcuni relitti di navi di età romana e medioevale, può facilmente giustificare l’attivazione di una variante richiesta ai sensi dell’art.25, comma 1, lett. b-bis della Legge quadro. Tuttavia, gli eventuali lavori realizzabili con tale perizia di variante e consistenti nell’espansione del Museo Archeologico del Comune di Olbia attraverso la modifica di alcuni particolari costruttivi nonché la variazione della destinazione d’uso del patio centrale del Museo stesso, al fine di estendere la sua superficie espositiva, rischiano di integrare gli estremi di una variante sostanziale e di snaturare il progetto esecutivo iniziale, che deve pur sempre costituire il necessario punto di riferimento. Al riguardo, l’art.134, comma 9 del regolamento di attuazione prevede l’approvazione delle perizie di variante “sempre che non alterino la sostanza del progetto”. Pertanto, l’ammissibilità della suddetta variante è comunque subordinata alla verifica del rispetto sostanziale di quanto originariamente previsto nel progetto esecutivo. Per quanto riguarda, invece, l’individuazione della Legge applicabile in caso di un’opera parzialmente finanziata con contributo regionale, l’art.1, comma 2 del regolamento afferma la propria applicazione “per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato” e il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni del regolamento debbano comunque essere applicate anche ai lavori finanziati dalla Regione, fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge quadro.
-·in seguito all’approvazione di una prima variante per i lavori di ristrutturazione del mercato del Comune di Benevento, la richiesta di un’ulteriore perizia di variante, determinata dalla necessità di realizzare con presunti lavori non previsti e non prevedibili un ripristino della struttura durante l’esecuzione dei lavori di restauro dell’edificio in muratura, rischia di configurarsi alla stregua di un errore o di un’omissione progettuale, ai sensi dell’art.25, comma 5-bis. Quest’ultimo comma considera, infatti, errore o omissione di progettazione ”l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. Per confutare un simile dubbio, avvalorato dalla contiguità temporale con cui sono state richieste entrambe le varianti, sarebbe opportuno l’esame delle relazioni predisposte dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.134, commi 7 e 8 del regolamento di attuazione. Si sottolinea, infine, che il limite del quinto dell’importo originario del contratto è espressamente previsto dal comma 4 dell’art.25 solo per le varianti conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo, e non più per tutte le varianti come nella precedente stesura della Legge Merloni.
-·Nel caso in cui in corso di esecuzione dei lavori sia erogato un ulteriore finanziamento dal Ministero della sanità per l’esigenza di adeguare strutture ospedaliere a nuovi standards dimensionali disposti da norme regola mentari, è consentita l’adozione di una perizia di variante e suppletiva dell’opera. Il Segretario Il Presidente
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